LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LA NUOVA DISCIPLINA PER IL NO PROFIT

Con la legge delega 6 Giugno 2016 n. 106 è stato dato inizio alla cosiddetta riforma del terzo settore, un ampio progetto di novella dell’ordinamento giuridico per accorpare, ammodernare e semplificare il vasto e poliedrico mondo del no profit. JEMIB, essendo essa stessa un’associazione no profit, sarà direttamente toccata da questo cambiamento nei suoi ambiti di competenza.

Cosa dice la riforma?

Come è già stato premesso, il mondo del no profit è caratterizzato da una grande diversità: sotto questo cappello si possono raggruppare associazioni di ogni tipologia, finalità e dimensione, da Amnesty International e Emergency alla polisportiva dilettantistica del proprio quartiere o all’associazione culturale della propria università. La presente riforma, puntando a disciplinare omnicomprensivamente il settore, paga necessariamente lo scotto di ciò: la maggior parte delle norme dettate sono di esclusivo interesse per le realtà più grandi e strutturate sul territorio nazionale.

Ciononostante JEMIB, come qualsiasi persona che intenda fondare una sua associazione senza fini di lucro per qualsivoglia motivo, dovrà attenersi alla presente disciplina. La normativa di principale interesse per realtà di piccole e medie dimensioni è contenuta nel decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, il cosiddetto Codice del Terzo Settore, recentemente modificato dal decreto correttivo 3 Agosto 2018 n. 105.

In estrema sintesi e semplificazione, la disciplina per gli enti no profit, alla luce della riforma, è strutturata nel modo che segue: se l’ente rispetta i requisiti richiesti a livello sostanziale e formale, e si registra presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, esso sarà riconosciuto a pieno titolo come ente no profit e potrà godere anche di particolari agevolazioni.

Quali sono i requisiti per gli enti no profit?

Tra i requisiti sostanziali richiesti per potersi qualificare come ente del terzo settore, spicca fra tutti per importanza la cosiddetta “attività di interesse generale”: sono infatti state predeterminate dal legislatore le tipologie di attività, da declinarsi nel concreto, cui l’ente deve svolgere senza fini di lucro. Ad esempio, le attività di JEMIB rientrano nelle tipologie “educazione, istruzione e formazione professionale” e “formazione universitaria e post-universitaria”.

I requisiti formali invece si sviluppano su due differenti livelli: il primo, comune a tutte le associazioni e fondazioni del terzo settore, ed il secondo, specifico per le varie tipologie di enti del terzo settore ideate dalla riforma. Gli enti di piccole e medie dimensioni, salvo proprie particolarità, sono vincolate solo dal primo livello, in quanto le varie tipologie di enti del terzo settore ideate dalla riforma rispondono prevalentemente alle esigenze di realtà più grandi e strutturate. Ad esempio, sono obblighi relativi al primo livello quelli di esplicitare nella denominazione stessa dell’ente e in ogni comunicazione la qualifica di “Ente del Terzo settore”, anche mediante acronimo, o quelli di prevedere a livello statutario determinate disposizioni, rispondenti ad esigenze di democraticità e trasparenza, come la procedura di ammissione dei nuovi associati o attribuzioni inderogabili dell’assemblea.

Di quali agevolazioni godono?

Per quanto riguarda le agevolazioni disponibili per gli enti del Terzo settore, esse sono sia di natura economica, mediante la possibilità di accedere a fondi dedicati a livello nazionale, che di natura fiscale, potendo aderire ad un regime forfettario per IRES e IVA, similmente a quanto accadeva con la legge 16 Dicembre 1998 n. 398, che rimarrà in vigore solo per alcune tipologie di associazioni, come quelle sportivo-dilettantistiche.

É tutto operativo?

La presente riforma, seppur sia entrata in vigore da più di un anno, è ancora sospesa nella sua  piena efficacia: come anticipato, il RUN e le sue declinazioni regionali non sono ancora in atto, e necessitano di ulteriori decreti attuativi per esserlo; successivamente, si aprirà una fase transitoria per concedere alle Regioni di adeguarsi ai decreti e di rendere effettive le loro disposizioni. Inoltre, la riforma del Terzo settore necessita di un parere positivo della Commissione Europea, come previsto dal TFUE.

Per espressa previsione del Codice del Terzo settore, nelle sue disposizioni finali, fino a quando non avverranno le predette condizioni, la riforma sarà parzialmente sospesa nella sua efficacia, imponendo momentaneamente alcuni oneri soltanto ad alcune tipologie di enti, come le ONLUS.

Per JEMIB non resta dunque che attendere, e rimanere aggiornati sulle novità legislative per non farsi trovare impreparati al momento del cambio di paradigma.

#JEMIBreview

Francesco Cartabia

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