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	<title>legale Archivi - JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</title>
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	<description>Sito ufficiale di JEMIB</description>
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	<title>legale Archivi - JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</title>
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		<title>SMART CONTRACTS: COSA SONO ED ESEMPI DI APPLICAZIONE</title>
		<link>https://jemib.it/smart-contracts-cosa-sono-ed-esempi-di-applicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jemib_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[smartcontracts]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo te è possibile creare un sistema simile a Kickstarter, che non necessita di terze parti, per la realizzazione di uno smart contract?</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/smart-contracts-cosa-sono-ed-esempi-di-applicazione/">SMART CONTRACTS: COSA SONO ED ESEMPI DI APPLICAZIONE</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hai mai sentito parlare di Kickstarter? <em>Kickstarter</em> è una piattaforma online di raccolta fondi, dove chiunque abbia un’idea da finanziare, può &#8211; una volta descritto il proprio progetto &#8211; fissare un obiettivo in denaro da raggiungere e iniziare a ricevere donazioni da chi crede nel progetto.</p>



<p>Kickstarter è dunque <em>un terzo</em> che mette in collegamento le idee imprenditoriali con i finanziatori.</p>



<p>Se il progetto raggiunge l’obbiettivo, l’imprenditore si aspetta che Kickstarter gli dia i soldi.</p>



<p>Dall’altro lato, i finanziatori si aspettano un rimborso qualora l’obiettivo non sia stato raggiunto.</p>



<p>L’imprenditore e i finanziatori devono fidarsi di Kickstarter per la gestione dei loro soldi.</p>



<p>Ma con uno smart contract (<strong>contratto intelligente</strong> in italiano) si può costruire un sistema simile che non necessita di terze parti, come Kickstarter.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos&#8217;è uno smart contract</h2>



<p>Uno smart contract è un pezzo di codice che <em>fa qualcosa se succede qualcos&#8217;altro</em>, molte persone lo chiamano “<strong>if this, then that</strong>” (“=se questo, allora quello”; funzione basilare dei linguaggi di programmazione).</p>



<p>Allora si potrebbe programmare lo smart contract in modo tale che trattenga i fondi ricevuti dai sostenitori finché non si raggiunge l’obiettivo previsto.</p>



<p>Se il progetto riceve abbastanza fondi, il contratto automaticamente trasferisce i soldi al creatore del progetto. Altrimenti se l’obiettivo non viene raggiunto le donazioni vengono restituite.</p>



<p>Gli smart contracts godono di due <strong>vantaggi</strong> rilevanti, difatti essi sono:</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>Immutabili</strong>. Ciò significa che non possono cambiare. Il codice che viene eseguito si trova sulla blockchain, e una volta che è sulla blockchain non può più essere modificato. In caso di bug o di inefficienza del codice, questo sarà <em>buggato</em> e sarà inefficiente per sempre. Tuttavia (e questo accade molto spesso) sarà sufficiente creare un nuovo contratto intelligente e dire alle persone di non usare quello vecchio.</li><li><strong>Distribuiti</strong>. Ciò significa che non ci sono discrepanze. Questi contratti intelligenti sono un accordo tra alcune parti online che viene eseguito automaticamente se vengono soddisfatte determinate condizioni. Inoltre, chiunque può vedere il contenuto del tuo contratto intelligente e il tuo apporto a questo.</li></ol>



<p>Quindi avremmo degli accordi finanziari su cui nessuno può sindacare perché sono codici che non cambiano e a cui tutti hanno accesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quale può essere la potenza di una tecnologia come questa?</h2>



<p>Per aiutare a capirlo esaminiamo alcuni esempi.</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>Prestito flash</strong>. Se ti dicessi che potresti prendere in prestito 10 milioni di euro senza dare garanzie in denaro di tasca tua? Bene, sulla rete Ethereum questo è possibile ma solo se sei in grado di scrivere un contratto intelligente che lo ripaga nello stesso istante in cui viene preso in prestito.</li></ol>



<p>Quindi tutti i soldi devono essere restituiti e forse la domanda che ne segue è perché qualcuno dovrebbe volerlo fare. Bene, immagina di poter comprare un Dogecoin (<em>una moneta-meme cripto</em>) per 10 centesimi su Coinbase e poi venderlo per 15 centesimi su Gemini (<em>due piattaforme di scambio di criptovalute). </em>Potresti <em>teoricamente</em> prendere in prestito 10 milioni di dollari e comprare un sacco di Dogecoin su Coinbase, venderli su Gemini e poi rimborsare il prestito originale di 10 milioni di dollari con qualche interesse. Questo è chiamato un prestito flash. Si potrebbero guadagnare centinaia di migliaia di euro in pochi minuti. Ovviamente <em>a farsi</em> non è semplice come <em>a dirsi</em>.</p>



<p>Il contratto intelligente può effettuare una auto-valutazione e “farsi un check”, eseguendo una simulazione di ciò che hai scritto nel codice per verificare se ciò che hai programmato renderebbe possibile rimborsare il creditore dopo aver eseguito il codice, e se può farlo [se quindi può immediatamente rimborsare il creditore] esegue il codice e puoi prendere in prestito questi fondi per fare tutto ciò che vuoi fare.</p>



<p>Non potresti mai farlo con la finanza tradizionale, ma puoi farlo sulla blockchain.</p>



<ol class="wp-block-list" start="2"><li>A<strong>ssicurazione</strong>. Si può creare un&#8217;intera compagnia assicurativa con pochi contratti intelligenti. Nel contratto intelligente potresti scrivere qualcosa di semplice come &#8220;Se Pino il Contadino paga un premio da 2’000€, e se nella sua Regione la temperatura supera i 40 gradi per 4 giorni di fila, bisogna pagare a Pino il Contadino 50’000€&#8221;</li></ol>



<p>Pino il Contadino, quindi, sa che se i suoi raccolti muoiono per un&#8217;ondata di caldo il contratto intelligente gli pagherà 50&#8217;000€ (si chiama <em>copertura assicurativa</em>).</p>



<p>Una domanda può essere &#8220;<em>Come fa un contratto intelligente, un codice, a sapere qual è la temperatura nella sua Regione?&#8221;</em> La risposta è con l&#8217;aiuto dei cd. &#8220;<em>Oracoli</em>&#8220;. Sono strumenti utili nella creazione di contratto intelligente, essenzialmente, sono una fonte affidabile che fornisce informazioni del mondo reale a qualsiasi codice sulla blockchain che lo richieda.</p>



<p>Inoltre, i 50&#8217;000€ predisposti dagli investitori della compagnia assicurativa a garanzia dell’assicurato in caso di necessità, devono essere vincolati nel contratto intelligente nel momento in cui Pino il Contadino lo acquista. Questo significa che quei fondi non possono essere utilizzati per altri scopi (verosimilmente) fino alla fine dell&#8217;estate. Quindi se l’estate è state mite e l&#8217;assicurazione non è stata pagata a Pino il Contadino, gli investitori riprenderanno i 50’000€ sommati al premio assicurativo di 2000€.</p>



<p>L’assicurazione potrebbe essere e probabilmente sarà un ambito applicativo molto redditizio per i contratti intelligenti.</p>



<ol class="wp-block-list" start="3"><li><strong>Comprare una casa</strong>. Immagina di prendere l’atto di proprietà della casa in cui vivi e di metterlo in vendita sulla blockchain. L’atto di proprietà sarà di proprietà di chiunque lo possieda sulla blockchain.</li></ol>



<p>In futuro potremmo usare un contratto intelligente per comprare e vendere una casa. Il processo attuale richiede settimane per pubblicizzare l’annuncio di vendita di casa tua, assicurarsi che il compratore abbia la liquidità necessaria per acquistarla, e avere conferme dalla banca in caso di mutuo, perfezionare il contratto, fare il rogito, pagare il notaio. Invece, immagina se il compratore interessato potesse inviare un&#8217;offerta direttamente tramite la blockchain al venditore e questo in pochi minuti potesse accettarla o rifiutarla.</p>



<p>Se il venditore accetta l’offerta riceve immediatamente il pagamento, e il compratore riceve e possiede immediatamente il nuovo atto di proprietà.</p>



<p>Immagina se potessi comprare e vendere una casa con la stessa rapidità e semplicità con cui è possibile comprare e vendere un titolo, uno stock.</p>



<p>Con la blockchain tutto questo sarebbe possibile.</p>



<p>Christian Colaianni</p>



<p>#JEMIBreview</p>
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		<item>
		<title>SIAMO SPIATI SUL POSTO DI LAVORO?</title>
		<link>https://jemib.it/siamo-spiati-sul-posto-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jemib_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[protezionedati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La tutela dei dati personali occupa un ruolo centrale in ambito lavorativo, con riguardo all’utilizzo di impianti audiovisivi. Sono lecite telecamere e altri strumenti di controllo sul posto di lavoro?</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/siamo-spiati-sul-posto-di-lavoro/">SIAMO SPIATI SUL POSTO DI LAVORO?</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Viviamo in un periodo in cui la tutela dei dati personali (data protection), chiamata comunemente anche <strong>diritto alla privacy</strong>, occupa un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana ed è, anche, uno dei temi maggiormente discussi. Tra le varie applicazioni di tale diritto, fondamentale è sicuramente il suo rilievo in ambito lavorativo e, più precisamente, con riguardo all’utilizzo di impianti audiovisivi.

<!-- /wp:post-content --><!-- wp:heading {"level":5} -->
<h3>In altre parole: sono lecite telecamere e altri strumenti di controllo sul posto di lavoro?</h3>
<!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph -->

Ebbene sì, secondo il nuovo articolo 23 del decreto legislativo 151/2015 il datore di lavoro può installare impianti audiovisivi, ma solo per esigenze organizzative, produttive o per la sicurezza del lavoratore o del patrimonio aziendale. Pertanto, i datori di lavoro possono installare videocamere
all’interno dei propri negozi per controllare costantemente la situazione, in modo tale da prevenire eventuali rischi che andrebbero a ledere il patrimonio dell’azienda, oppure all’interno dei propri supermercati per tutelare la sicurezza dei lavoratori, ad esempio nel caso di rapine.
Il d.lgs. specifica che la suddetta norma non si applica per i dispositivi che i lavoratori utilizzano per effettuare la loro prestazione lavorativa o per quei dispositivi che accertano le presenze e gli accessi. Nonostante ciò, il Garante per la protezione dei dati personali in taluni casi ha ritenuto lecita l’installazione di impianti audiovisivi o comunque sistemi di controllo su dispositivi atti a eseguire la prestazione lavorativa a condizione che vengano rispettati i principi di necessità del controllo, pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite dalla società. È il caso,
per esempio, della società Securitalia S.p.A., la quale fornisce servizi di vigilanza privata per persone o trasporto di beni di valore 1.
Per quanto riguarda i dati raccolti, essi potranno essere utilizzati solamente se il lavoratore, preventivamente avvisato riguardo le modalità d’uso degli strumenti e la loro finalità, ha <strong>prestato il proprio consenso</strong> (nelle possibili forme). Inoltre, per poter utilizzare i dati personali del lavoratore, è necessario il rispetto del Regolamento 679/2016 (il cosiddetto <strong>GDPR</strong>). In particolare, secondo l’articolo 5 di tale Regolamento, i dati dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente. In aggiunta, i dati potranno essere conservati solo per la durata predeterminata nel contratto di lavoro, salvo deroghe.
Non dissimile è l’utilizzo di altre forme di controllo da parte del datore di lavoro: per esempio, le guardie giurate possono essere utilizzate solo per la tutela del patrimonio aziendale, e non per controllare direttamente il lavoratore durante la sua attività lavorativa, ovvero il personale di vigilanza, spesso utilizzato dal datore di lavoro per verificare eventuali comportamenti scorretti da parte dei lavoratori che potrebbero essere lesivi della loro dignità, può essere disposto solo se i lavoratori siano stati preventivamente avvisati.

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

In conclusione, possiamo affermare che <strong>il confine tra lecito e illecito</strong> <strong>è</strong>, come spesso accade, molto <strong>labile</strong> e, con riguardo al tema trattato, rileva, principalmente, la finalità con cui gli impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo sul posto di lavoro vengono disposti.

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

Silvia De Leonardis

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

#JEMIBreview

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->

<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {"fontSize":"small"} -->
<p class="has-small-font-size">fonti: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266</p><p>L'articolo <a href="https://jemib.it/siamo-spiati-sul-posto-di-lavoro/">SIAMO SPIATI SUL POSTO DI LAVORO?</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: IL LAVORATORE PUO&#8217; DISPORRE AUTONOMAMENTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO?</title>
		<link>https://jemib.it/diritto-alla-disconnessione-il-lavoratore-puo-disporre-autonomamente-del-proprio-tempo-libero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jemib_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 07:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[JEMIB]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto alla disconnessione è il diritto alla irreperibilità al di fuori dell’orario di lavoro per regolare il tempo libero del lavoratore</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/diritto-alla-disconnessione-il-lavoratore-puo-disporre-autonomamente-del-proprio-tempo-libero/">DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: IL LAVORATORE PUO&#8217; DISPORRE AUTONOMAMENTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO?</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Vi è mai capitato di dimenticarvi per una sera del vostro smartphone, svegliarvi la mattina e vedere messaggi, e-mail, chiamate perse? E cosa succede se non rispondi a una chiamata o a un’e-mail del tuo datore di lavoro? Potreste essere passibili di conseguenze quali richiami o sanzioni disciplinari di altro tipo? Proprio questo è il tema qui trattato: <strong>il diritto alla disconnessione</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos&#8217;è il diritto alla disconnessione?</h2>



<p>Prima di tutto, è necessario cercare di definire questo diritto: il diritto alla disconnessione altro non è che il diritto alla irreperibilità al di fuori dell’orario di lavoro, ossia il diritto a non utilizzare strumenti tecnologici che consentano una costante connessione tra il lavoratore e la sua prestazione lavorativa, senza che ciò comporti ripercussioni negative sul rapporto di lavoro.&nbsp;</p>



<p>Oggigiorno, gli smartphone sono diventati un’appendice del nostro corpo, una propaggine di cui non possiamo fare a meno: grazie all’evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione abbiamo in un palmo della mano tutte le relazioni sociali e lavorative. Ovviamente, vi sono anche delle conseguenze positive in ambito lavorativo: si pensi allo&nbsp;<a href="https://jemib.it/2019/05/23/smart-working-il-lavoro-adeguato-alla-tecnologia/">smart working</a>, alla flessibilizzazione della prestazione lavorativa e, dunque, alla possibilità di lavorare in un<a href="https://jemib.it/2019/03/19/il-nomadismo-digitale-da-lavoro-fisico-a-lavoro-digitalizzato/">&nbsp;luogo diverso</a>&nbsp;da quello aziendale. D’altro canto, però, questa situazione porta con sé il rischio di essere sempre connessi con il proprio datore di lavoro (la c.d. iperconnessione); uno dei problemi maggiormente avvertiti negli ultimi tempi è proprio il tema della separazione tra vita lavorativa e vita privata (detto con un’espressione anglosassone la&nbsp;<em>time porosity</em>), motivo per cui si discute tanto del diritto alla disconnessione.&nbsp;</p>



<p>Proprio per questo si è sentita l’esigenza di tutelare il dipendente e di prevedere espressamente la possibilità per lo stesso di poter “staccare la spina” dal proprio lavoro: si consideri anche che sono sempre più numerose le patologie da stress dei lavoratori, principalmente legate al senso del dovere e di responsabilità e alla volontà di non scollegarsi dalla propria sfera lavorativa per timore di possibili ripercussioni sulla propria posizione professionale. Ripercussioni dovute anche alle particolari dinamiche sociali in ambito lavorativo: è indubbio che il datore di lavoro si trovi in una posizione sovraordinata (sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale) rispetto al lavoratore dipendente, il quale si sente obbligato a essere reperibile anche al di fuori dell’orario di lavoro.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Pertanto, si potrebbe affermare anche che il tema del diritto alla disconnessione riguarda non solo la sfera giuridica, ma anche la sfera comportamentale e, in particolare, la <strong>correttezza dei rapporti sociali</strong>: non pare giusto pretendere che il lavoratore sia reperibile al di fuori dell’orario di lavoro senza ottenere alcun tipo di remunerazione per il lavoro “extra” svolto. Pertanto, sembrerebbe corretto configurare un’indennità economica per compensare la reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I riconoscimenti normativi del diritto alla disconnessione</h2>



<p>Il diritto alla disconnessione trova il primo riconoscimento normativo in Francia: l’art. 55 della&nbsp;<em>Loi du Travail</em>&nbsp;(loi 2016-1088) introduce espressamente &nbsp;“&nbsp;<em>le&nbsp;</em><em>droit à la déconnexion”&nbsp;</em>intervenendo sul co. 7 dell’art. 2242-8 del&nbsp;<em>Code du Travail</em>&nbsp;(l’attuale art. 2242-17) e prevedendo l’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di regolamentare, con accordi interni, il tempo libero del personale. Si precisa inoltre che al dipendente non possono essere inviate e-mail, comunicazioni, messaggi o telefonate al di fuori dell’orario di lavoro.&nbsp;</p>



<p><strong>In Italia</strong>, il diritto alla disconnessione è un istituto dai confini non ancora ben definiti: non vi è una disciplina espressa e dettagliata come quella francese, ma il nostro ordinamento non è completamente privo di riferimenti a tale diritto. È la legge sullo smart working che tratta questo tema e non è un caso che il diritto alla disconnessione abbia trovato per la prima volta un riferimento all’interno di tale legge: infatti, esso rappresenta una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che consente al lavoratore di svolgere la propria funzione anche al di fuori dell’azienda e senza precisi vincoli di orario. Ed è proprio questa caratteristica dell’assenza di un orario prestabilito che ha posto il problema di riuscire a separare la vita lavorativa con la vita privata: l’unico vincolo posto dalla l. 81/2017 è quello della durata massima dell’orario di lavoro e, raggiunto tale soglia, il “lavoratore agile” ha diritto ad essere irreperibile.&nbsp;</p>



<p>Innanzitutto, si può citare il disegno di legge n. 2229 del 2016 sul lavoro agile (approvato dalla commissione in Senato), il quale all’art. 3, co. 7 recita:&nbsp;<em>nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi</em>.&nbsp;</p>



<p>Tale disegno di legge ha portato all’attuale legge sul lavoro agile (l. 81/2017), la quale, come poc’anzi accennato, contiene l’unico riferimento al diritto di disconnessione in capo al lavoratore dipendente: è sicuramente una normativa più vaga rispetto a quella pensata originariamente nel disegno di legge. In particolare, al co. 1 dell’art. 19 si prevede che l’accordo relativo alle modalità di lavoro agile<em>&nbsp;individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro</em>.&nbsp;</p>



<p>Come si può notare, a differenza dell’ordinamento francese, la normativa italiana non qualifica espressamente la disconnessione come un diritto. Tuttavia, vi sono stati accordi collettivi aziendali che hanno cercato di applicare la disposizione di cui all’art. 19 della l. 81/2017. Nello specifico, si possono citare due esempi: in primis, l’accordo che la Barilla, il 2 marzo 2015, ha stipulato con i sindacati, un accordo in cui, pur non riferendosi espressamente al diritto alla disconnessione, si prevede che&nbsp;<em>durante lo svolgimento dello smart working nell’ambito del normale orario di lavoro, la persona dovrà rendersi disponibile e contattabile tramite gli strumenti aziendali messi a disposizione</em>, escludendo così la disponibilità al di fuori del “normale orario di lavoro”.&nbsp;</p>



<p>Così anche l’Enel, il 4 aprile 2017, all’interno dell’accordo con le organizzazioni sindacali ha previsto che&nbsp;<em>il lavoro agile rappresenta una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa</em>&nbsp;e non dell’orario: pertanto, il dipendente è tenuto a essere reperibile solo durante l’orario di lavoro e non anche al fi fuori di esso. Inoltre, si precisa che le&nbsp;<em>modalità di effettuazione della prestazione consentono al dipendente il rispetto dei limiti di orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.&nbsp;</em></p>



<p>Concludendo, possiamo pretendere dal nostro datore di lavoro del tempo libero “offline”? La risposta non è così semplice, soprattutto perché le disposizioni legislative non prevedono un’adeguata ed effettiva tutela del diritto alla disconnessione. Per questo motivo bisogna continuare ad affidarsi alla contrattazione collettiva aziendale: sono le parti collettive che devono sancire e disciplinare il diritto alla irreperibilità, adattando le disposizioni alle esigenze specifiche di ciascun settore.&nbsp;</p>



<p>#JEMIBreview</p>



<p>Martina Capuano</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/diritto-alla-disconnessione-il-lavoratore-puo-disporre-autonomamente-del-proprio-tempo-libero/">DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: IL LAVORATORE PUO&#8217; DISPORRE AUTONOMAMENTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO?</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SMART WORKING: IL LAVORO ADEGUATO ALLA TECNOLOGIA</title>
		<link>https://jemib.it/smart-working-il-lavoro-adeguato-alla-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jemib_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 08:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[JEMIB]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si è resa necessaria la regolamentazione delle nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, sfociata nella previsione dello smart working</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/smart-working-il-lavoro-adeguato-alla-tecnologia/">SMART WORKING: IL LAVORO ADEGUATO ALLA TECNOLOGIA</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel 2019 siamo tutti più&nbsp;o meno consapevoli che lo sviluppo tecnologico ci sta travolgendo,&nbsp;è&nbsp;ormai penetrato in ogni aspetto della nostra quotidianità, o quasi. Lo abbiamo fatto entrare dalla porta d’ingresso della nostra vita privata, e con la sua evoluzione&nbsp;è&nbsp;oggi entrato a far parte della vita professionale di tutti noi, diventando presupposto fondamentale di innumerevoli mansioni. Basti pensare alla praticità&nbsp;della comunicazione via mail, alla possibilità&nbsp;di creare gruppi di lavoro su piattaforme online, o alla facoltà&nbsp;di incontrare e intrattenere relazioni professionali con persone dall’altra parte del mondo attraverso uno schermo.</p>



<p>Il legislatore non poteva permettersi di rimanere inerte di fronte a un simile sviluppo. Ha pertanto dovuto adeguarsi alle nuove realtà&nbsp;nate in questi ultimi anni. Si&nbsp;è&nbsp;infatti resa necessaria la regolamentazione delle nuove modalità&nbsp;di svolgimento delle prestazioni lavorative. Necessità&nbsp;che&nbsp;è&nbsp;sfociata nella previsione del c.d.&nbsp;lavoro agile,&nbsp;ossia una nuova&nbsp;modalità&nbsp;di esecuzione del&nbsp;rapporto di lavoro subordinato,&nbsp;meglio noto come&nbsp;smart working.</p>



<p>Su questo fronte&nbsp;è&nbsp;la digitalizzazione a ricoprire un ruolo da protagonista. Il suo costante progresso sta infatti ampliando sempre di più&nbsp;il ventaglio delle soluzioni conciliative dei tempi di vita privata e di lavoro; ed&nbsp;è&nbsp;proprio su tale caratteristica che si fonda la peculiarità&nbsp;dello&nbsp;smart working, della quale il legislatore ha dovuto tener conto nella&nbsp;regolamentazione di tale opportunità.&nbsp;Il rischio però è&nbsp;che questa nuova modalità&nbsp;esecutiva porti non tanto ad una conciliazione quanto ad una commistione della vita privata e lavorativa. Alla luce di tale considerazione sarebbe necessario, per garantire lo stato di salute pisco-fisica del lavoratore, porgere attenzione anche sul diritto alla disconnessione dalle risorse digitali di lavoro, oggi oggetto di grandi discussioni.</p>



<p>La nuova disciplina che definisce il&nbsp;lavoro agile&nbsp;individua una serie di speciali criteri distintivi volti a circoscrivere la fattispecie, tra cui:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>La possibilità di organizzare il lavoro per fasi, cicli e obiettivi, allontanandosi così dal più classico riferimento dell’attività lavorativa allo svolgimento costante di specifiche mansioni, tendenzialmente omogenee nel tempo;</li><li>La possibilità che il rapporto di lavoro prescinda da precisi vincoli di orario e di luogo;</li><li>La possibilità di utilizzare device elettronici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, così da consentire effettivamente al dipendente di adempiere ai suoi obblighi da remoto.</li></ol>



<p>Tale novità&nbsp;normativa, ha evidentemente comportato la rottura dei più&nbsp;classicistici schemi nei quali era circoscritto il lavoro subordinato. Esemplare in tal senso l’opportunità&nbsp;di non sottoporre il rapporto contrattuale a vincoli di orario e di luogo, consentendo che la prestazione si svolga anche all’esterno dei locali aziendali. Si rende così&nbsp;possibile che il dipendente esegua parte dei suoi compiti presso la sua abitazione o in qualsiasi luogo sia a lui più&nbsp;congeniale.</p>



<p>Nell’ambito di queste modalità&nbsp;esecutive anche la stessa retribuzione, usualmente commisurata al tempo dedicato allo svolgimento della prestazione,&nbsp;è&nbsp;sempre più&nbsp;parametrata verso il raggiungimento di obiettivi che possono diventare il principale oggetto dell’accordo di&nbsp;lavoro agile. Tali obiettivi si susseguono nell’arco della durata del rapporto di lavoro e si presuppone possano ora essere tra loro totalmente eterogenei. Al collaboratore potrà&nbsp;essere richiesta quindi maggiore flessibilità, in contrapposizione con i più&nbsp;storici limiti posti alla facoltà&nbsp;di variazione delle mansioni affidate al dipendente. Tale elasticità&nbsp;andrà&nbsp;conciliata ad un ampio raggio di conoscenze tecniche, ponendosi così&nbsp;in grande rilevanza la necessità&nbsp;di una formazione continua ed aggiornata del dipendente. &nbsp;</p>



<p>Queste sono solo alcune delle implicazioni&nbsp;“normative”&nbsp;derivanti dalla applicazione della tecnologia al rapporto di lavoro. L’adattamento alle necessità&nbsp;che si sono presentate con le continue e costanti rivoluzioni industriali hanno così&nbsp;portato a questa innovativa concezione, riconducibile alla nozione di&nbsp;smart working. Ma tale adattamento, già&nbsp;in questa fase preliminare, sembra essere il preludio dello svuotamento del concetto di subordinazione così&nbsp;come fino ad oggi considerato.</p>



<p>A poco a poco sembrano pertanto andarsi ad accomunare sempre più&nbsp;i rapporti collaborativi dipendenti con quelli autonomi, perlomeno per quanto riguarda le modalità&nbsp;di esecuzione degli stessi. &nbsp;</p>



<p>Con l’andare del tempo ci si può&nbsp;auspicare allora che si presenti la necessità&nbsp;di pensare una radicale riforma dei fondamenti del diritto del lavoro che, con lo svilupparsi di questi scenari, sembrano destinati a diventare obsoleti.</p>



<p>#JEMIBreview</p>



<p>Giulio Chiartelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://jemib.it/smart-working-il-lavoro-adeguato-alla-tecnologia/">SMART WORKING: IL LAVORO ADEGUATO ALLA TECNOLOGIA</a> proviene da <a href="https://jemib.it">JEMIB Junior Enterprise Milano Bicocca</a>.</p>
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