SIAMO SPIATI SUL POSTO DI LAVORO?

Viviamo in un periodo in cui la tutela dei dati personali (data protection), chiamata comunemente anche diritto alla privacy, occupa un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana ed è, anche, uno dei temi maggiormente discussi. Tra le varie applicazioni di tale diritto, fondamentale è sicuramente il suo rilievo in ambito lavorativo e, più precisamente, con riguardo all’utilizzo di impianti audiovisivi.

In altre parole: sono lecite telecamere e altri strumenti di controllo sul posto di lavoro?

Ebbene sì, secondo il nuovo articolo 23 del decreto legislativo 151/2015 il datore di lavoro può installare impianti audiovisivi, ma solo per esigenze organizzative, produttive o per la sicurezza del lavoratore o del patrimonio aziendale. Pertanto, i datori di lavoro possono installare videocamere all’interno dei propri negozi per controllare costantemente la situazione, in modo tale da prevenire eventuali rischi che andrebbero a ledere il patrimonio dell’azienda, oppure all’interno dei propri supermercati per tutelare la sicurezza dei lavoratori, ad esempio nel caso di rapine. Il d.lgs. specifica che la suddetta norma non si applica per i dispositivi che i lavoratori utilizzano per effettuare la loro prestazione lavorativa o per quei dispositivi che accertano le presenze e gli accessi. Nonostante ciò, il Garante per la protezione dei dati personali in taluni casi ha ritenuto lecita l’installazione di impianti audiovisivi o comunque sistemi di controllo su dispositivi atti a eseguire la prestazione lavorativa a condizione che vengano rispettati i principi di necessità del controllo, pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite dalla società. È il caso, per esempio, della società Securitalia S.p.A., la quale fornisce servizi di vigilanza privata per persone o trasporto di beni di valore 1. Per quanto riguarda i dati raccolti, essi potranno essere utilizzati solamente se il lavoratore, preventivamente avvisato riguardo le modalità d’uso degli strumenti e la loro finalità, ha prestato il proprio consenso (nelle possibili forme). Inoltre, per poter utilizzare i dati personali del lavoratore, è necessario il rispetto del Regolamento 679/2016 (il cosiddetto GDPR). In particolare, secondo l’articolo 5 di tale Regolamento, i dati dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente. In aggiunta, i dati potranno essere conservati solo per la durata predeterminata nel contratto di lavoro, salvo deroghe. Non dissimile è l’utilizzo di altre forme di controllo da parte del datore di lavoro: per esempio, le guardie giurate possono essere utilizzate solo per la tutela del patrimonio aziendale, e non per controllare direttamente il lavoratore durante la sua attività lavorativa, ovvero il personale di vigilanza, spesso utilizzato dal datore di lavoro per verificare eventuali comportamenti scorretti da parte dei lavoratori che potrebbero essere lesivi della loro dignità, può essere disposto solo se i lavoratori siano stati preventivamente avvisati. In conclusione, possiamo affermare che il confine tra lecito e illecito è, come spesso accade, molto labile e, con riguardo al tema trattato, rileva, principalmente, la finalità con cui gli impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo sul posto di lavoro vengono disposti. Silvia De Leonardis #JEMIBreview

fonti: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

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