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SMART WORKING: IL LAVORO ADEGUATO ALLA TECNOLOGIA

Nel 2019 siamo tutti più o meno consapevoli che lo sviluppo tecnologico ci sta travolgendo, è ormai penetrato in ogni aspetto della nostra quotidianità, o quasi. Lo abbiamo fatto entrare dalla porta d’ingresso della nostra vita privata, e con la sua evoluzione è oggi entrato a far parte della vita professionale di tutti noi, diventando presupposto fondamentale di innumerevoli mansioni. Basti pensare alla praticità della comunicazione via mail, alla possibilità di creare gruppi di lavoro su piattaforme online, o alla facoltà di incontrare e intrattenere relazioni professionali con persone dall’altra parte del mondo attraverso uno schermo.

Il legislatore non poteva permettersi di rimanere inerte di fronte a un simile sviluppo. Ha pertanto dovuto adeguarsi alle nuove realtà nate in questi ultimi anni. Si è infatti resa necessaria la regolamentazione delle nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Necessità che è sfociata nella previsione del c.d. lavoro agile, ossia una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, meglio noto come smart working.

Su questo fronte è la digitalizzazione a ricoprire un ruolo da protagonista. Il suo costante progresso sta infatti ampliando sempre di più il ventaglio delle soluzioni conciliative dei tempi di vita privata e di lavoro; ed è proprio su tale caratteristica che si fonda la peculiarità dello smart working, della quale il legislatore ha dovuto tener conto nella regolamentazione di tale opportunità. Il rischio però è che questa nuova modalità esecutiva porti non tanto ad una conciliazione quanto ad una commistione della vita privata e lavorativa. Alla luce di tale considerazione sarebbe necessario, per garantire lo stato di salute pisco-fisica del lavoratore, porgere attenzione anche sul diritto alla disconnessione dalle risorse digitali di lavoro, oggi oggetto di grandi discussioni.

La nuova disciplina che definisce il lavoro agile individua una serie di speciali criteri distintivi volti a circoscrivere la fattispecie, tra cui:

  1. La possibilità di organizzare il lavoro per fasi, cicli e obiettivi, allontanandosi così dal più classico riferimento dell’attività lavorativa allo svolgimento costante di specifiche mansioni, tendenzialmente omogenee nel tempo;
  2. La possibilità che il rapporto di lavoro prescinda da precisi vincoli di orario e di luogo;
  3. La possibilità di utilizzare device elettronici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, così da consentire effettivamente al dipendente di adempiere ai suoi obblighi da remoto.

Tale novità normativa, ha evidentemente comportato la rottura dei più classicistici schemi nei quali era circoscritto il lavoro subordinato. Esemplare in tal senso l’opportunità di non sottoporre il rapporto contrattuale a vincoli di orario e di luogo, consentendo che la prestazione si svolga anche all’esterno dei locali aziendali. Si rende così possibile che il dipendente esegua parte dei suoi compiti presso la sua abitazione o in qualsiasi luogo sia a lui più congeniale.

Nell’ambito di queste modalità esecutive anche la stessa retribuzione, usualmente commisurata al tempo dedicato allo svolgimento della prestazione, è sempre più parametrata verso il raggiungimento di obiettivi che possono diventare il principale oggetto dell’accordo di lavoro agile. Tali obiettivi si susseguono nell’arco della durata del rapporto di lavoro e si presuppone possano ora essere tra loro totalmente eterogenei. Al collaboratore potrà essere richiesta quindi maggiore flessibilità, in contrapposizione con i più storici limiti posti alla facoltà di variazione delle mansioni affidate al dipendente. Tale elasticità andrà conciliata ad un ampio raggio di conoscenze tecniche, ponendosi così in grande rilevanza la necessità di una formazione continua ed aggiornata del dipendente.  

Queste sono solo alcune delle implicazioni “normative” derivanti dalla applicazione della tecnologia al rapporto di lavoro. L’adattamento alle necessità che si sono presentate con le continue e costanti rivoluzioni industriali hanno così portato a questa innovativa concezione, riconducibile alla nozione di smart working. Ma tale adattamento, già in questa fase preliminare, sembra essere il preludio dello svuotamento del concetto di subordinazione così come fino ad oggi considerato.

A poco a poco sembrano pertanto andarsi ad accomunare sempre più i rapporti collaborativi dipendenti con quelli autonomi, perlomeno per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli stessi.  

Con l’andare del tempo ci si può auspicare allora che si presenti la necessità di pensare una radicale riforma dei fondamenti del diritto del lavoro che, con lo svilupparsi di questi scenari, sembrano destinati a diventare obsoleti.

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Giulio Chiartelli

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