RIDERS: UNA CORSA ALLA SUBORDINAZIONE

L’evoluzione tecnologica e l’implementazione di sistemi informatici hanno migliorato, per molti aspetti, le nostre esperienze di vita.

È chiaro a tutti, ci troviamo ormai nell’era della connessione, a cui si accosta un nuovo modello economico. Mi riferisco a quella che viene definita come sharing economy (economia della condivisione). Le nuove piattaforme digitali crescono in maniera esponenziale e hanno tutte a fondamento la messa a disposizione di una community in cui è possibile scambiare beni e servizi.  

Questo nuovo contesto digitale ha avuto riflessi consistenti sull’economia globale. Ne è derivata l’introduzione massiva di nuove offerte di lavoro fondata su inesplorate modalità di lettura e svolgimento del rapporto stesso. Parlo della gig economy, cioè della condivisione tramite la rete di nuove occasioni di lavoro (riconosciuti comunemente come “lavoretti”), e dei gig workers che ricercano, o meglio dovrebbero ricercare in questo ambito, una seconda fonte di sostentamento.

Partito come quello che doveva essere un mercato di opportunità occupazionali da cogliere e svolgere a tempo perso, specie perché in partenza caratterizzato dal pagamento a cottimo, in molti, in questo mondo, hanno trovato una realtà a cui dedicare la totalità delle proprie energie lavorative. Una risposta dei lavoratori che ha colto assolutamente impreparato il sistema lavoristico nazionale, in quanto, fino a poco tempo fa, non era assolutamente rintracciabile nel nostro sistema normativo una disciplina che fosse confacente alle modalità di espressione di questi rapporti di lavoro.

Particolare attenzione mediatica ha avuto la vicenda dei riders, cioè dei fattorini dipendenti di Foodora (gestore del rapporto di lavoro tramite una piattaforma digitale fornita da terzi), che servendosi di propri mezzi di trasporto – biciclette per la maggior parte dei casi – consegnano prodotti di ristorazione prelevandoli dall’esercizio pubblico e consegnandoli a chi ha effettuato l’ordinazione, in un tempo limite tendenzialmente imposto dalla piattaforma datrice di lavoro dal cui ritardo sarebbe derivata la comminazione di una penale in misura predeterminata.

In partenza ai corrieri veniva fatto firmare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (meglio noti come co. co. co.), a tempo determinato, con esclusione di qualsiasi potere direttivo in quanto, ciascun lavoratore, rimaneva libero di autodeterminarsi scegliendo in base alle proprie esigenze se e per quanto tempo mettersi a disposizione per l’effettuazione delle consegne, rimanendo comunque libero, di revocare la propria disponibilità o di non presentarsi sul luogo di ritrovo prestabilito per l’inizio della prestazione, senza che potesse incorrere in alcuna conseguenza disciplinare.

Tuttavia, in considerazione dell’effettiva modalità di svolgimento della prestazione, gli addetti alle consegne hanno lamentato la natura subordinata del loro rapporto e la esiguità delle tutele loro garantite.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 4 marzo 2019, n. 26, disattendendo in parte le decisioni del giudice di primo grado, ha assunto una posizione determinante, se non per la qualificazione del rapporto di lavoro, quanto meno per il riconoscimento di maggiori tutele a favore dei riders.

Il caso in discussione è stato analizzato tramite la riconduzione alla fattispecie delineata dall’art. 2 D. Lgs. n. 81/2015, rispetto alla quale i magistrati hanno inteso riconoscere validità alla teoria del tertium genus delle prestazioni etero-organizzate dal committente, che si collocano come figura intermedia tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo, e a cui “si applica la disciplina del lavoro subordinato”. Il lavoratore infatti, rimanendo libero di dare o meno la propria disponibilità e, una volta data, di prestare o meno servizio, rimarrebbe lavoratore autonomo, ma le modalità esecutive del rapporto sarebbero di fatto organizzate dal committente (quanto per esempio con riferimento al luogo di ritrovo per l’inizio della prestazione e alle tempistiche di svolgimento). Escluso quindi l’elemento della volontarietà della prestazione il rapporto del fattorino deve, per il giudice di seconde cure, essere regolato dalla disciplina in materia di lavoro subordinato almeno per quanto riguarda igiene, sicurezza, retribuzione (sia diretta che differita), limiti di orario, ferie e previdenza. Esclusione viene però fatta dai magistrati con riferimento alla disciplina a tutela dei licenziamenti illegittimi. Si tratterebbe quindi, secondo i giudici di secondo grado, di una applicazione selettiva delle disposizioni tutelanti i lavoratori dipendenti.

Nel tempo in cui si scrive è però intervenuta la tanto attesa decisione della Corte di Cassazione che ha preso posizione sulla classificazione normativa da attribuire ai riders e, a livello più generale, sul valore da attribuire all’originaria formulazione dell’art. 2 D. Lgs. n. 81/2015 – applicabile ratione temporis al caso di specie – e non alla disposizione così come modificata dal D. L. n. 101/2019 (di cui si parlerà in seguito).

La Suprema Corte allora, con la sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663, pur non condividendo l’elaborazione interpretativa della Corte territoriale giunge al medesimo risultato di diritto.  Bocciando la teoria del tertium genus per le prestazioni etero-organizzate riconosce che ciò che effettivamente rileva non è tanto la riconduzione di queste prestazioni al campo della subordinazione o dell’autonomia, quanto la certezza che per esse il legislatore – conscio della fragilità dei confini che separano questi due mondi nel contesto di un mercato del lavoro sempre più in movimento e “innovativo” – abbia indiscutibilmente previsto, anche a fini anti-elusivi, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Non viene pertanto a “crearsi”, secondo gli ermellini, una nuova fattispecie normativa ma, semplicemente, «al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione», senza che possa riconoscersi alcun potere discrezionale nella individuazione di quali “rami” della disciplina di rimando applicare. Pertanto le norme sulla gstione del lavoro subordinato andranno applicate interamente, senza che comunque si possano escludere ipotesi di ontologica incompatibilità tra normativa da applicare e fattispecie da regolare.

Sulla questione è più di recente intervenuto il legislatore per tentare di regolare il vuoto normativo di queste nuove fattispecie di lavoro di incerta collocazione con il D. L. n. 101/2019, convertito con la Legge n. 128/2019. Tuttavia, le novità normative non sembrano essere in grado di dare una risposta in termini assoluti al problema. È stata infatti inserita nell’art. 2, attinente al lavoro etero-organizzato di cui sopra, un espresso riferimento per cui la sua disciplina – e quindi quella del lavoro subordinato – si estende anche alle prestazioni le cui modalità esecutive siano organizzate per mezzo di piattaforme digitali.  Rilevante novità riguarda però l’inserimento, agli artt. 47 bis e ss. del D. Lgs. n. 81/2015 (TU dei contratti), di una disciplina studiata ad hoc per i riders “puramente” autonomi, i quali «svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore […] attraverso piattaforme anche digitali». Tali disposizioni hanno così previsto a tutela della posizione di dipendenza economica dei fattorini, insieme ad un obbligo di forma scritta del contratto (ai fini di prova), il dovere di informazione in materia di sicurezza e relativamente ai diritti propri dei lavoratori. Ma maggiormente rilevante è il rimando alla contrattazione collettiva per la definizione di un compenso complessivo da attribuire ai prestatori di lavoro, stabilendo che, in caso di assenza di disciplina contrattuale, la retribuzione non potrà essere più esclusivamente corrisposta a “cottimo”, dovendo garantirsi un minimo orario, nonché un’indennità pari almeno al 10% per le prestazioni svolte in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse al tipo di prestazione svolta (stabilito in egual misura anche per lavoro notturno e festivo). E ancora è stata estesa, a partire dal 1° febbraio 2020, l’applicazione delle tutele in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali – si veda la nota operativa pubblicata dall’INAIL in data 23 gennaio 2020 –   e in materia di protezione dei dati personali.

Il difetto di questa novità legislativa sta però nel fatto di essere riferita esclusivamente alla categoria dei riders autonomi e non alla totalità dei gig workers.

Questa riforma può quindi lasciare soddisfatti nella sola condizione in cui si presenti come “cerotto” emergenziale a protezione di una ferita – costituita da un vuoto normativo circa la regolamentazione di un nuovo settore del mercato del lavoro condizionato dalla digitalizzazione moderna – che necessiterebbe di ben più incisivi punti di sutura. Si spera dunque che venga introdotta al più presto una regolamentazione di sistema che sia in grado di offrire maggiori garanzie per la totalità degli operatori della gig economy.

Giulio Chiartelli

Fonti:

M. T. CROTTI, Osservazioni sul regime di tutela applicabile ai “riders” (e agli altri gig workers), in ilGiuslavorista.it, Focus del 14 novembre 2019.

G. SANTORO PASSARELLI, Sul nomen juris e le possibili tutele del rapporto di lavoro dei riders, in Giustiziacivile.com, 30 aprile 2019.

G. LIVI, Rider: lavoratori a confine tra subordinazione e collaborazione autonoma, in ilGiuslavorista.it, Focus del 22 marzo 2019.

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